Statuto

1° Congresso nazionale USI-AIT Educazione

Usi Educazione, il cui Congresso fondativo si è svolto a Milano il 21 dicembre 2014, è il nuovo settore di USI-AIT [oggi USI-CIT] che si propone di accogliere e tutelare tutte le lavoratrici e lavoratori che con l’educazione hanno a che fare (personale della scuola e università statale e privata, educatrici ed educatori, mediatrici e mediatori della comunicazione, ricercatrici e ricercatori, ecc.) che non abbiano un altro settore di riferimento. In USI Educazione è confluito, quindi, USI-IUR. Di seguito il testo dello Statuto votato all’unanimità dei delegati presenti al Congresso.

Statuto di USI-AIT Educazione
Art. 1 Costituzione e denominazione
La Federazione Nazionale denominata U.S.I. – Educazione (U.S.I. – Ed), operante nei relativi settori privati e comparti pubblici di riferimento, aderisce all’Unione Sindacale Italiana – Sezione italiana dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori riconoscendosi in entrambi gli statuti.
Art. 2 Sede
La sede nazionale dell’U.S.I. – Educazione, oggi fissata a Milano in Via Evangelista Torricelli 19, potrà essere modificata a mezzo delibera a maggioranza semplice da parte del Congresso nazionale.
Art. 3 Scopi e Principi
L’U.S.I. – Educazione è un’organizzazione anarcosindacalista: libertaria per i suoi principi e finalità; sindacale per la sua organizzazione e modalità operativa.
L’U.S.I. – Educazione è un’organizzazione sindacale di classe, autonoma e indipendente da ogni organizzazione di specifico e/o tendenza (politica e religiosa) e da ogni partito politico.
L’U.S.I. – Educazione è un’organizzazione sindacale internazionalista, mutualista e solidarista.
L’U.S.I. – Educazione è un’organizzazione sindacale che si struttura su base autogestionaria e federalista.
L’U.S.I. – Educazione ha un’adesione aperta a studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, dell’ambito scolastico, educativo, dell’università e della ricerca e si propone di organizzare e tutelare tutte e tutti coloro i quali sono coinvolti nei processi educativi e di ricerca – a prescindere dal loro tipo di rapporto contrattuale – nei loro diritti e interessi materiali e inoltre s’impegna a difendere e a promuovere il diritto all’istruzione e alla formazione permanente, pubblica e laica. Diffondere gli ideali, la storia e le pratiche della pedagogia libertaria, il libero pensiero e la sua libera manifestazione nonché di creare spazi di ricerca e pratica libertaria per lo sviluppo individuale e collettivo delle giovani generazioni con l’aspirazione di renderle sempre più coscienti, libere ed uguali nel rispetto delle diversità e del pluralismo.
L’U.S.I. – Educazione è contraria alle divisioni tra lavoratrici e lavoratori imposte da diverse forme contrattuali all’interno dello stesso settore lavorativo. Persegue l’uguaglianza fra tutte e tutti istituendo e gestendo un archivio che raccolga tutti i contratti nazionali, locali e accordi territoriali vigenti all’interno del settore lavorativo di riferimento.
L’U.S.I. – Educazione per diffondere scopi e principi contenuti in questo Statuto si doterà di ogni strumento utile alla comunicazione e alla propaganda (giornale, pagina web, social network, ecc.).
Art. 4. Composizione e compiti delle sezioni locali
L’U.S.I. – Educazione si struttura e opera in forma assembleare rifiutando ogni accentramento di tipo burocratico e corporativistico. Rifiuta il sindacalismo di mestiere incentivando la rotazione degli incarichi su base esclusivamente volontaria. Le decisioni vengono assunte assemblearmente privilegiando l’unanimità – ove possibile – o ricercando sempre il massimo della sintesi condivisa.
Compongono il sindacato le iscritte e gli iscritti, le sezioni locali (minimo 5 iscritte/i) e/o di sede lavorativa (minimo 3 iscritti/e) eventualmente costituitesi. L’inizio e la cessazione dell’attività di ogni sezione lavorativa e/o locale sono subordinate al riconoscimento delle stesse da parte della Segreteria nazionale.
La sezione locale e/o lavorativa provvede a:
a. curare il tesseramento e trasmettere le relative deleghe alla Segreteria nazionale;
b. promuovere l’azione sindacale e di propaganda;
c. eleggere a maggioranza semplice le proprie delegate e i propri delegati al Congresso nazionale del sindacato nel numero di uno ogni cinque iscritte e iscritti o frazione inferiore.
Art. 5. Federazione nazionale
La Federazione nazionale è retta da una Segreteria eletta ogni tre anni dal Congresso nazionale delle delegate e delegati ed è convocata dalla Segreteria nazionale uscente ovvero, in mancanza di essa, da almeno cinque iscritti. La Segreteria nazionale è composta da almeno tre membri:
1. il Segretario nazionale, con poteri di rappresentanza legale a tutti gli effetti politici, sindacali, contrattuali e di legge e con incarico di curare l’attività di organizzazione e di propaganda del sindacato;
2. il Vice segretario nazionale, con poteri di rappresentanza legale delegati dal Segretario nazionale e con incarico di curare l’attività di organizzazione e di propaganda del sindacato;
3. il Tesoriere nazionale responsabile della cassa del sindacato.
Art. 6. Compiti della Segreteria nazionale
La Segreteria nazionale provvede, congiuntamente e/o disgiuntamente fra i suoi componenti, a:
a. coordinare l’attività politico-sindacale delle sezioni locali;
b. promuovere la convocazione dei Congressi sezionali da tenersi almeno tre mesi prima del Congresso nazionale;
c. proclamare gli scioperi nazionali ed indire le manifestazioni a carattere nazionale su consultazione e mandato delle sezioni locali;
d. sottoscrivere i CCNL di categoria e/o gli accordi sindacali che vincolano l’U.S.I. – Educazione a livello nazionale solo dopo consultazione referendaria da cui risulti parere favorevole di almeno 2/3 delle iscritte e degli iscritti di settore;
e. pubblicare e rendere esecutivi i deliberati del Congresso nazionale delle delegate e dei delegati;
f. convocare il Congresso nazionale delle delegate e dei delegati almeno una volta entro tre mesi dalla data di scadenza del mandato mediante comunicazione da far pervenire alle delegate e ai delegati almeno un mese prima della data di convocazione;
g. curare la statistica delle iscritte e degli iscritti;
h. curare i rapporti con l’ Unione Sindacale Italiana a livello nazionale.
Art. 7. Congresso nazionale
Il Congresso nazionale assolve ai seguenti compiti:
a. esaminare ed approvare a maggioranza semplice il rendiconto politico, sindacale ed amministrativo dell’organizzazione;
b. fissare l’ammontare minimo delle eventuali quote associative spettanti alle singole sezioni locali;
c. deliberare, auspicabilmente all’unanimità, l’indirizzo politico-sindacale che deve essere adottato dal Sindacato;
d. promuovere ed organizzare iniziative sperimentali, solidaristiche e/o economiche di educazione e ricerca ispirate agli ideali culturali, scientifici e pedagogici libertari;
e. eleggere, auspicabilmente all’unanimità, la Segreteria nazionale;
f. deliberare a maggioranza semplice di modificare la sede della Segreteria nazionale;
g. deliberare a maggioranza qualificata dei due terzi delle delegate e delegati presenti le
modifiche al presente Statuto. Ogni deliberazione assunta a maggioranza semplice o
qualificata tiene conto esclusivamente delle delegate e delegati accreditati e presenti.
Art. 8. Patrimonio associativo.
L’ U.S.I. – Educazione fa fronte alle spese inerenti alla sua organizzazione, che opera su base volontaria, mediante:
a. in occasione di ogni Congresso si valuterà l’ipotesi di trattenere una quota per ogni iscritta ed iscritto al settore.
b. l’acquisizione di contributi volontari delle associate e degli associati;
c. l’acquisizione di donazioni e lasciti di associate e associati e simpatizzanti. In caso di cessazione dell’attività da parte di sezioni locali dell’U.S.I. – Educazione il patrimonio delle stesse sarà devoluto all’ U.S.I. – Educazione nazionale e, in caso di cessazione dell’attività della Federazione nazionale, all’ Unione Sindacale Italiana.
Art. 9. Rinvio
Per tutto quanto non espressamente statuito nel presente statuto, si rinvia allo statuto dell’Unione Sindacale Italiana e, in ulteriore difetto, alle vigenti norme dettate dal Codice Civile.